A partire dalla data odierna e fino al 15 ottobre 2025, è fatto obbligo su tutto il territorio comunale ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di immobili, terreni ed aree agricole, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia, regolazione e profilatura di siepi e di alberi, taglio di rami delle alberature, sfalcio dell'erba, pulizia generale di terreni e fossi privati e della vegetazione in genere, con rimozione delle ramaglie, dei rifiuti e del materiale di sfalcio, così da mantenere e garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei summenzionati luoghi, al fine di scongiurare problemi di natura igienico-sanitaria, la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni genere, nonché evitare di costituire potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio all'incolumità delle persone.
E' assolutamente vietata:
- accensione di fuochi con qualsiasi finalità;
- l'uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville;
- l'esercizio di attività pirotecniche e l’accensione di fuochi d’artificio, con l’esclusione delle attività connesse allo svolgimento delle manifestazioni civili e religiose tradizionalmente previste sul territorio comunale nel periodo estivo, in aree ad alto grado di urbanizzazione ed edificazione, nelle quali gli eventi sono suscettibili di accurato controllo da parte degli organizzatori ai quali è da attribuirsi l’onere dell’adozione di ogni misura preventiva a norma di legge.
A partire dalla data odierna fino al 31 agosto 2025 (salvo ulteriori provvedimenti), è stabilita la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini alimentari, domestici, igienico-sanitari e medicali, ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l’irrigazione di orti, giardini, il lavaggio di automobili, il riempimento di piscine o quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano.
E' fatto divieto ai proprietari e/o possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni adiacenti alle linee ferroviarie durante tutto il periodo di “grave pericolosità”, di tenere sgombri i terreni, fino a venti metri dal confine ferroviario.